Nella sua residenza di San Rossore, il re Vittorio Emanuele III firma il Regio Decreto Legge n. 1390, “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”, proposti da Mussolini, che sancirà ufficialmente l’esclusione dalle scuole “governative e pareggiate” di insegnanti e studenti ebrei.
Il 5 settembre di ottantaquattro anni fa il regime fascista scrive una delle pagine più vergognose della storia italiana, in seguito all’adozione delle leggi razziali con le quali allineò la sua politica a quella antisemita della Germania Nazista. Così, a coronamento di altri provvedimenti a sfondo razziale, proprio in questo giorno, nella sua residenza pisana di San Rossore, Vittorio Emanuele III firma il REGIO DECRETO LEGGE n. 1390, “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista”, proposti da Mussolini, che sarà poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 209 del 13 settembre 1938, sancendo ufficialmente l’immediata esclusione dalle scuole “governative e pareggiate” di insegnanti e studenti ebrei, col conseguente licenziamento in tronco perfino dei dipendenti pubblici.
Tra agosto e settembre di quell’anno, infatti, l’attività del ministro dell’Educazione nazionale Giuseppe Bottai fu inficiata dall’attuazione delle vituperanti leggi razziali che ridussero gli ebrei al rango di paria della società italiana.
Di conseguenza, a partire dal 5 settembre1938, in seguito alla promulgazione del Regio Decreto Legge n. 1390, si procedette all’epurazione sistematica di insegnanti e studenti di “razza” ebraica dalle scuole italiane, ai quali fu concesso, come attenuante, di organizzare propri istituti scolastici privati.
In realtà questo provvedimento entrerà in vigore ufficialmente soltanto il 14 dicembre successivo, allorché fu disposta la cessazione dall’impiego per tutti gli insegnanti e gli altri dipendenti scolastici di razza ebraica.
In tal modo gli ebrei cesseranno di far parte delle Accademie e delle associazioni di scienze, lettere ed arti.
Fu così che iniziò tutto.
Difatti fin dal 25 luglio 1938 furono varati una serie di provvedimenti che miravano a questo scopo. Ecco i principali:
REGIO DECRETO LEGGE 7 settembre 1938 XVI, n. 1381
REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390
REGIO DECRETO 5 settembre 1938-XVI, n. 1531
REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1539
REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630
REGIO DECRETO-LEGGE 17 novembre 1938-XVII, n. 1728
REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1938-XVII, n.1779
REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154
REGIO DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1938-XVII, n. 2111
Conversione in Legge dei decreti precedenti
REGIO DECRETO-LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126
REGIO DECRETO 27 marzo 1939-XVII, n. 665
LEGGE 2 giugno 1939-XVII, n. 739
LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1024
LEGGE 29 giugno 1939-XVII, n. 1054
LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1055
LEGGE 13 luglio 1939-XVII, n. 1056
LEGGE 23 maggio 1940-XVIII, n. 587
LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1403
LEGGE 23 settembre 1940-XVIII, n. 1459
DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII
LEGGE 24 febbraio 1941-XIX, n. 158
LEGGE 19 aprile 1942-XX, n. 517
LEGGE 9 ottobre 1942-XX, n. 1420
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 31 marzo 1944-XXII, n. 109
DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1944-XXII, n. 136
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171
DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1944-XXII, n. 685
DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1944-XXIII, n. 1036
DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47
REGIO DECRETO LEGGE 5 Settembre 1938-XVI, n. 1390
REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GURI n. 209, 13 settembre 1938). Convertito in legge senza modifiche con L 99/1939.
REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1390 Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA IMPERATORE D’ETIOPIA
Visto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all’assistentato universitario, né al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Art. 2
Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3
A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza nelle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.
Art. 4
I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5
In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art. 6
Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7
Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini – Bottai – Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938 – Anno XVI Atti del Governo, registro 401, foglio 76 – Mancini.
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