Il 6 ottobre 1938 la “Dichiarazione sulla razza” veniva approvata dal Gran Consiglio del Fascismo e pubblicata sul Foglio d’ordine del Partito Nazionale Fascista il 26 ottobre successivo.
Il 6 ottobre 1938 la “Dichiarazione sulla razza” veniva approvata dal Gran Consiglio del Fascismo e pubblicata sul Foglio d’ordine del Partito Nazionale Fascista il 26 ottobre successivo.
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Ecco, qui di seguito, il testo integrale:
Il Gran Consiglio del Fascismo, in seguito alla conquista dell’Impero, dichiara l’attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale. Ricorda che il Fascismo ha svolto da sedici anni e svolge un’attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti. Il problema ebraico non è che l’aspetto metropolitano di un problema di carattere generale.
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
il matrimonio di italiani e italiane con stranieri, anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell’Interno;
dovranno essere rafforzate le misure contro chi attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero.
EBREI ED EBRAISMO
Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l’ebraismo mondiale – specie dopo l’abolizione della massoneria – è stato l’animatore dell’antifascismo in tutti i campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoruscito è stato in taluni periodi culminanti, come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica, unanimemente ostile al Fascismo. L’immigrazione di elementi stranieri accentuatasi fortemente dal 1933 in poi, ha peggiorato lo stato d’animo degli ebrei italiani nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica e l’internazionalismo d’Israele. Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l’ebraismo mondiale è in Spagna dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.IL DIVIETO D’ENTRATA E L’ESPULSIONE DEGLI EBREI STRANIERI
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d’ingresso nel Regno degli ebrei stranieri non poteva più essere ritardata e che l’espulsione degli indesiderabili, secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie, è indispensabile. Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all’esame dell’apposita commissione del Ministero dell’Interno, non sia applicata l’espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:abbiano un’età superiore agli anni 65;
abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all’infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.
DISCRIMINAZIONE FRA GLI EBREI DI CITTADINANZA ITALIANA
Nessuna discriminazione sarà applicata, escluso in ogni caso l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana, quando non abbiano per altri motivi demeritato, i quali appartengono a:famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall’Italia in questo secolo; libica, mondiale, etiopica, spagnola;
famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 1919, 1920, 1921, 1922 e nel secondo semestre del 1924 e famiglie di legionari fiumani.
famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.
GLI ALTRI EBREI
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell’attesa di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
prestare servizio militare in pace e in guerra.
L’esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia rigorosamente repressa;
che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l’attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
che, insieme alle scuole elementari, si consenta l’istituzione di scuole medie per ebrei.
IMMIGRAZIONE DI EBREI IN ETIOPIA
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell’Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell’atteggiamento che l’ebraismo assumerà nei riguardi dell’Italia fascista.CATTEDRE DI RAZZISMO
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell’Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno.ALLE CAMICIE NERE
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
La premessa della svolta “razzista”, in realtà, esi era già registrata il 5 settembre precedente allorché fu varato il R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1390 recante “Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 209 del 13 Settembre 1938, a cui farà seguito il R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779 sull’“lntegrazione e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana“, che sarà pubblicato puntualmente sulla pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 272 del 29 novembre 1938.
Rileggiamo, dunque, entrambi i testi normativi per rinfrescarci la memoria!
Visto l’art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
All’ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nè potranno essere ammesse all’assistentato universitario, nè al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.
Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall’esercizio della libera docenza.
I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l’educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
ORDINIAMO
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 – Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel
VITTORIO EMANUELE III
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre l938-XVI, n. 1390;
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. l630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull’istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l’art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana e di coordinarle in unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l’interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l’educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né possono essere ammesse al conseguimento dell’abilitazione alla libera docenza.
Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 2
Delle Accademie, degli istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Art. 3
Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica.
E’ tuttavia consentita l’iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti da Autorità ecclesiastiche.
Art. 4
Nelle scuole d’istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l’adozione di libri di testo di autori di razza ebraica.
Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Art. 5
Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.
Le comunità israelitiche possono aprire, con l’autorizzazione del Ministro per l’educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all’uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.
Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l’insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l’educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Art. 6
Scuole d’istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. dovranno all’uopo osservarsi le disposizioni relative all’istituzione di scuole private.
Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami, a’ sensi dell’art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell’Ente nazionale per l’insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare.
Nelle scuole d’istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
Art. 7
Per le persone di razza ebraica l’abilitazione a impartire l’insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Art. 8
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l’eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all’articolo 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall’abilitazione.
Art. 9
Per l’insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl’insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l’intero siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana.
Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Art. 10
In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno.
La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d’arte drammatica di Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi si secondo grado o un titolo equipollente.
Il presente articolo si applica agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Art. 11
Per l’anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1 gennaio 1939-XVII.
Le modificazioni degli statuti delle Università e degli istituti di istruzione superiore avranno vigore per l’anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Art. 12
I regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, 1630, sono abrogati. E’ altresì abrogata la disposizione di cui all’art. 3 del regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.
Art. 13
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 – XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini – Bottai- Di Revel
Visto il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938 – XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 99. – Mancini
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